La Cessione del 5° se vado in Pensione
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Cessione del quinto in caso di prepensionamento
Il prestito con cessione del quinto dello stipendio ha una durata piuttosto lunga, anche di 10 anni.
Che cosa succede se nel frattempo si va in pensione? Come si fa a continuare a pagare le rate? Si può essere segnalati come Cattivo Pagatore?
Continua a leggere, in questa pagina troverai le risposte che cerchi.
Occorre innanzitutto distinguere due categorie di lavoratori perché le conseguenze sono molto diverse: i lavoratori di aziende pubbliche o statali e i lavoratori di aziende private.
Lavoratori Pubblici e pensionamento
Quando il dipendente pubblico sottoscrive una cessione del quinto, il suo TFS non viene vincolato a garanzia del prestito. La ragione è molto semplice: non serve farlo.
Il motivo è che in caso di pensionamento prima della scadenza del prestito, la rata viene trasferita direttamente sulla pensione.
Il prestito prosegue quindi il suo normale ammortamento sul cedolino pensione anziché sullo stipendio.
Il passaggio dalla busta paga alla pensione, però, non è quasi mai immediato: l’INPS necessita di alcuni mesi per disporre l’addebito della rata. Questo origina quasi sempre alcune rate insolute.
Il ritardo a volte viene recuperato dall’INPS stessa che addebita rata doppia per i mesi successivi. In altri casi, invece, il ritardo non viene recuperato. In questo caso l’Istituto Finanziaria metterà in coda le rate insolute che verranno così addebitate al termine del piano di ammortamento.
È importante sapere che questi ritardi nel pagamento delle rate non origineranno segnalazioni negative nei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie).
Lavoratori privati e pensionamento
Il prestito con Cessione del Quinto ai lavoratori di aziende private comporta sempre il vincolo sul TFR a garanzia del prestito.
Il vincolo si estende sia al TFR accantonato presso l’azienda (o presso il fondo di garanzia INPS) sia al TFR accantonato presso un eventuale fondo pensionistico quali Cometa, Fonchim, Alleanza ecc.
Per quanto riguarda un lavoratore privato, in caso di pensionamento mentre la cessione è ancora in corso, la rata non può essere trasferita sulla pensione.
La conseguenza è che in caso di pensionamento l’Istituto Finanziario provvederà subito all’escussione del TFR accantonato per l’ammontare necessario a estinguere il debito residuo.
Come si calcola il debito residuo
Il debito che verrà estinto con il TFR è quello risultante dal Conteggio Estintivo.
Il debito residuo viene calcolato sottraendo alle rate mancanti la quota degli interessi ma anche la quota delle spese accessorie quali le provvigioni, le commissioni e la spesa di istruttoria.
Il risultato è che la somma da estinguere sarà sensibilmente inferiore alla semplice somma della rate mancanti.
Ad esempio se se ipotizziamo che al momento del pensionamento manchino ancora 60 rate da 200€ (quindi 12.000€ di debito), il conteggio di estinzione, al netto di interessi e spese accessorie sarà inferiore, possiamo pensare a 8.000/9.000€.
Per contro bisogna sapere che il TFR che verrà versato all’Istituto Finanziario dovrà prima scontare l’aliquota IRPEF in tassazione separata che per semplicità possiamo indicare nel 25%.
Ad esempio, se il TFR lordo è 10.000€ alla Banca arriveranno solo 7.500€.
Se il TFR non risultasse sufficiente a saldare il debito residuo allora il neo pensionato dovrà concordare con l’Istituto Finanziario un piano di pagamenti mediante RID bancario per provvedere al saldo della differenza.
Anche in questo caso, eventuali ritardi nella ripresa del pagamento delle rate non origineranno segnalazioni negative in CRIF.