Forum

Notifiche
Cancella tutti

RINNOVO ANTETERMINE

3 Post
2 Utenti
0 Reactions
3,729 Visualizzazioni
Avatar di Marco Benetti
Post: 2
Topic starter
(@aurelio)
New Member
Registrato: 13 anni fa

Ho contratto una cessione circa tre anni fa, vincolando il tfr maturato e maturando alla finanziaria erogante. Nel 2010 la mia ditta mi ha fatto firmare le dimissioni perchè l'appalto era scaduto, iniziando così il processo di liquidazione del tfr e quant'altro previsto alla finanziaria. Fortunatamente sono stato riassunto da una altra ditta e la finanziaria venuta a conoscenza del mio nuovo posto di lavoro, tempestivamente ha rinotificato il vecchio contratto di CQS alla nuova ditta, ottenendo così la continuità delle rate.
Mi sono rivolto recentemente ad un altra finanziaria per rinnovare il prestito e richiesto il conto estintivo della cqs in corso. Sorpresa!! Secondo la finanziaria creditrice non posso rinnovare il prestito perchè l'art. 39 del DPR 180/50 esplicita che devono passare i 2/5 dell'ammortamento contrattuale. Di contro, il debito residuo attuale è inferiore ad 1/3 del montante originario, per effetto del TFR incassato ( Non mi sono stati rimborsati gli interessi e le commissioni in proporzione sul tfr incassato) per cui, ritengo che la trattenuta debba considerarsi una sorta di prelievo coatto, con conseguente decadimento della CQS andata in sinistro, per cui il vincolo reclamato dell'art, 39 non sussiste.
Vorrei dei pareri in merito, .

2 risposte
Marco Benetti
Post: 1689
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

La normativa dice che per rinnovare una cessione (oltre i 60 mesi) occorre che sia trascorso almeno il 40% del piano di ammortamento. Di solito rate pagate e tempo trascorso coincidono (ho pagato il 40% delle rate ed è trascorso il 40% del tempo) ma a volte - per effetto di una parziale estinzione anticipata, come nel tuo caso - può accadere che la cifra pagata sia superiore al tempo trascorso.
Può anche accadere il contrario: il tempo trascorre ma le rate pagate sono meno del dovuto perchè le rate non vengono versate (ad es: a causa di un periodo di aspettativa).

La domanda è: "per poter rinnovare che cosa conta? il numero di rate pagate o il tempo trascorso?" L'interpretazione (prudenziale) delle banche è "il tempo trascorso". La cessione può essere rinnovata solo dopo che è trascorso il 40% dei mesi previsti dal piano di ammortamento.

Spero di essere stato chiaro, ciao

Marco

Rispondi
Avatar di Marco Benetti
Post: 2
Topic starter
(@aurelio)
New Member
Registrato: 13 anni fa

Grazie per la risposta.
Credo comunque, che hai tralasciato nell'analisi del caso gli atri aspetti molto importanti.
1) La cqs è decaduta perchè è andata in sinistro, ragion per cui il TFR è stato liquidato.
2) La società finanziaria ha omesso due atti importanti, quello di ristornare gli interessi per il TFR incassato anticipatamente parte del debito, e secondo non ha fornito un piano di ammortamenro nuovo. Ha ritonificato un atto falso, perchè le cifre che chiede alla nuova ATC non sono veritiere.
Io comunque mi rivolgero all'A.B. perchè ritengo di aver subito un azione poco chiara, nell'esclusivo interesse della finanziaria, che oltre a commettere un illecito arricchimento, ha inoltrato un falso alla mia azienda.
Ti ringrazio ancora.

Rispondi
Condividi:
LinkedInVKPinterest