Forum

Rimborso quote ecce...
 
Notifiche
Cancella tutti

Rimborso quote eccedenti

2 Post
2 Utenti
0 Reactions
3,852 Visualizzazioni
Avatar di Marco Benetti
Post: 3
Topic starter
(@mosley1)
Active Member
Registrato: 12 anni fa

Salve.Quando si rinnova un contratto di cessione e il relativo benestare reca una determinata decorrenza,ma l'estinzione all'ufficio competente arriva in ritardo,ovviamente di ha diritto alla restituzione delle quote che nel frattempo sono state trattenute e versate alla finanziaria precedente,perchè le nuove ritenute e i relativi versamenti partono in ritardo.Ma che succede se la decorrenza fissata sul benestare rilasciata dell'ente previdenziale porte come decorrenza un determinato mese e questa decorrenza viene rispettata,ma il bonofico che attesta l'estinzione viene effettuato,calcolando l'importo,per esempio fino a tre mesi prima?Ad esempio io voglio stipulare un contratto con l'Inps,ma prima devo estinguere il precedente in corso,perchè pensionato.L'ente mi rilascia il benestare,che reca come rata d'applicazione della prima ritenuta marzo prossimo.I soldi mi vengono concessi,ma le ritenute e i versamenti vengono avviati dopo l'acquisizione da parte dell'ufficio della prova dell'avvenuta estinzione,Se quest'ultima arriva dopo alcuni mesi,il nuovo finanziamento parte in ritardo e le rate che nel frattempo sono state versate alla vecchia finanziaria devono essermi restituite,ma se la decorrenza fissata sulla dichiarazione di benestare viene rispettata,ho diritto a non alla restituzione o devo fare attenzione al prospetto che mi sarà inviato del conteggio estintivo?Nel caso specifico,se il bonifico d'estinzione viene fatto per esempio a tutto dicembre,ho o non diritto alla restituzione delle rate di gennaio e febbraio,anche se la decorrenza riportata sul nuovo benestare risulta rispettata?

1 risposta
Marco Benetti
Post: 1692
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

Mosley, perdonami ma proprio non sono riuscito a capire che cosa ci stai chiedendo.

Comunque cerco di tagliare la testa al toro e semplificare: in caso di rinnovo, la "vecchia" cessione deve essere estinta. L'estinzione viene effettuata sulla base di un conteggio estintivo chiuso a una data ben precisa. Il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare la rata finchè non riceve la lettera liberatoria da parte delle vecchia finanziaria o almeno evidenza dell'avvenuta estinzione.

Se per qualche motivo le rate continuano ad essere pagate successivamente alla data di chiusura del conteggio estintivo, allora queste devono essere sempre rimborsate al cliente indipendentemente dal motivo per cui sono state trattenute in più.

Spero di aver risposto alla tua domanda. Ciao.
Marco

Rispondi
Condividi:
LinkedInVKPinterest