Chiedo scusa. Il Tribunale di Bolzano si è pronunciato su un altro aspetto...
In tema di premio assicurativo non incluso nel TEG - di cui discorravamo - si è pronunciata alcuni anni fa la Corte d'Appello di Milano affermando:
"Le direttive e le Istruzioni della Banca d'Italia, quale organo di vigilanza e indirizzo delle banche e degli altri intermediari finanziari, non sono vincolanti per gli organi giurisdizionali in materia di usura. Ai fini del riscontro de carattere usurario delle operazioni di mutuo, la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia di rimborso del debito va senz'altro conteggiata nell'ambito dei costi rilevanti, posto che trattasi di voce di remunerazione (sia pure solo indiretta) per il mutuante."
Ciò vuole dire che i contratti che non includono nel TEG le polizze - anche se redatti nel rispetto delle Istruzioni di Banca d'Italia - possono essere impugnati. In questo senso "sono sindacabili"
Spero di essere stato chiaro questa volta. Mi rendo conto di essere stato un tantino "criptico" nel mio precedente intervento