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Rimborso quota assicurativa

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Avatar di Marco Benetti
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Topic starter
(@gianfranco61)
New Member
Registrato: 10 anni fa

Buongiorno Dott. Benetti,
Ho appena stipulato una sostituzione di cessione del quinto con gruppomoney, subentrando ed estinguendo il precedente con xxxxxx. Un suo funzionario mi ha detto che posso recuperare la quota non goduta della assicurazione, ma da quanto leggo mi sembra di non aver diritto avendo stipulato la cessione nel luglio 2009.
Il decreto del 2005 poi convertito in art 49 del 2010 mi pare consenta solo a chi ha stipulato il rapporto dopo tale data la restituzione, mi puo' confermare questo?
Nel caso che anche io ricada nel gruppo di rimborsabili come posso inoltrare o procedere anche attraverso il suo gruppo?

Saluti
Gianfranco

43 risposte
Marco Benetti
Post: 1689
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

Ciao Gianfranco, quando si estingue anticipatamente una cessione del quinto stipulata prima della metà del 2010 in alcuni casi è possibile richiedere alla società estinta il rimborso delle spese accessorie previste dal contratto in quota proporzionale alla parte di piano di ammortamento non utilizzata. Un esempio numerico può aiutare: se il prestito era decennale ed è stato estinto dopo 4 anni allora il rimborso può essere richiesto per i 6 anni rimanenti. E' il cosiddetto "pro rata temporis"

Le spese accessorie sono molto variabili da contratto a contratto e, semplificando, sono tutte le spese che non sono interessi. Non sono però rimborsabili quelle spese che sono chiaramente individuabili come legate alla procedura di avvio del contratto come le spese di istruttoria, le provvigioni per il mediatore e gli oneri erariali (le tasse).

Mandami via email una copia del contratto così ti aiuto. marco.benetti[chiocciola]gruppomoney.it

Ciao, Marco

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Avatar di Marco Benetti
Post: 44
(@corrado-pomato)
Trusted Member
Registrato: 9 anni fa

Richiesta rimborso rateo di premio per estinzione anticipata.
Polizza n. 227465 - data decorrenza 01/05/2005.
Finanziamento delega .............. S.P.A. n. 72664 - data estinzione 01/06/2006.
Facciamo seguito alla Sua richiesta relativa all'oggetto per rappresentare che la Polizza
emessa dalla scrivente Compagnia, in abbinamento al contratto di finanziamento da Lei sottoscritto,
è allocata nel ramo "perdite pecuniarie".
Le condizioni di assicurazione di cui alla detta polizza, in conformità alle disposizioni di cui
al DPR 180/50, non prevedevano il rimborso del rateo di premio in caso di estinzione anticipata del
correlato finanziamento.
L'obbligo della rimborsabilità del premio non goduto è stato introdotto dal Regolamento
Isvap 35/2010 ma solo per le polizze commercializzate successivamente al 01/12/2010, data di
entrata in vigore del Regolamento stesso (cfr. artt. 49 e 56).
La successiva legge 221/2012 (entrata in vigore il 19/12/2012), ha confermato, in caso di
anticipata estinzione del finanziamento, la rimborsabilità del premio anche con riferimento ai
contratti assicurativi stipulati precedentemente al 19/12/2012 (cfr. art. 22, comma 15 septies) a
condizione, però, che gli stessi siano stati emessi successivamente al 01/12/2010.
La Legge n. 221/2012 fa, ovviamente, riferimento ai rapporti contrattuali in corso alla data
del 19 dicembre 2012 come si evince dal tenore logico e letterale del comma 15-septies dell'art. 22
della Legge che, nell'attrarre i contratti commercializzati anteriormente a tale data, dispone che le
imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a
15-sexies dello stesso art. 22. La Legge n. 221/2012 non induce, pertanto, alcun effetto sui
rapporti giuridici già esauriti anteriormente al 19 dicembre 2012; un'interpretazione diversa
pregiudicherebbe la certezza stessa del diritto.
Alcun rimborso può essere effettuato in Suo favore in quanto il caso in esame non è attratto
nè dalle disposizioni di cui al Regolamento Isvap 35/2010 nè da quelle della Legge n. 22

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Avatar di Marco Benetti
Post: 44
(@corrado-pomato)
Trusted Member
Registrato: 9 anni fa

è corretta la risposta data dalla Compagnia di Assicurazione? grazie

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Avatar di Marco Benetti
Post: 51
(@ferdy74)
Trusted Member
Registrato: 10 anni fa

Fino ad un mese fa sarebbe stata ineccepibile.
Però a fine agosto sono state redatte - con documento congiunto IVASS/Banca d'Italia - le linee guida a cui le compagnie assicurative dovrebbero attenersi.
Il documento recita:
L'IVASS si attende che le imprese di assicurazione in indirizzo:
(.........)
- in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento si attivino in via autonoma per la restituzione della quota parte del premio pagato e non goduto, senza attendere la richiesta del debitore/assicurato ed integrando di conseguenza le condizioni di
assicurazione; (...)
- aggiornino, qualora non vi abbiano già provveduto, anche i contratti commercializzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Sviluppo bis 7, adeguandoli alla disciplina prevista dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 22;

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