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rimborso premio

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(@mariagia)
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Registrato: 12 anni fa

salve,io ho estinto un finanziamento compass nel 2011 nessuno mi ha detto che potevo chiedere la restituzione del premio assicurativo,ora ho chiamato e mi hanno detto di no,e vero o posso fare un ricorso'grazie

1 risposta
Marco Benetti
Post: 1692
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

Mariagia, alla fine del 2010 è entrato in vigore il regolamento n°35 dell'Isvap (l'Istituto che vigila sull'operato delle imprese assicuratrici) che ha introdotto l'obbligo di rimborso della parte di premio assicurativo non goduto se il prestito per il quale è stato stipulato è stato estinto anticipatamente o trasferito ad altra banca (portabilità del prestito):
"Art. 49
(Restituzione del premio)
1. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali
sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal
debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento
del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di
premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è
calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti
alla scadenza della copertura nonchè del capitale assicurato residuo; per i
caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza
della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per
la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le
spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per
il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta,
nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali
spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del
debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza
contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato."

Tale obbligo, però, si applica solo ed unicamente per i contratti di assicurazione stipulati dopo l'1/12/2010. Per i contratti precedenti a tale data il rimborso era possibile solo se espressamente previsto dal contratto di assicurazione.

Marco

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