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Rimborso oneri Assicurativi

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Avatar di Marco Benetti
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(@paolo-me)
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Registrato: 12 anni fa

Ciao, sono nuovo, voglio intervenire portando a conoscenza del forum che ho vinto la mia piccola battaglia grazie anche agli spunti presi dalle discussioni di questo forum ed in particolare alle puntuali precisazioni del Sig. BENETTI.
A seguito di anticipata estinzione di due contratti di finanziamento, nel mese di ottobre 2012 ho richiesto alla finanziaria il rimborso delle commissionio bancarie, delle commissioni di intermediazione ed il rimborso degli oneri assicurativi.
Non avemdo ricevuto alcuna risposta entro i termini ho inoltrato ricorso all'ABF per il riconoscimento di quanto richiesto.
L'intermediario nelle controdeduzioni inviate all'ABF ha contestato il mio ricorso chiedendone il rigetto per quanto attiene alle commissioni bancarie e di intermediazione, mentre per quanto al rimborso degli oneri assicurativi, mi ha invitato a rivolgermi direttamente all'Assicurazione, cosa che ho fatto (grave errore).
Ieri ho ricevuto la raccomandata della banca d'Italia con la quale mi hanno notificato il provvedimnento dell'ABF il quale mi ha riconosciuto integralmente la somma da me richiesta per quanto alle commissioni bancarie e di intermediazione e voglio anche dire che l'ABF ha deciso in brevissimo tempo (quattro mesi dall'inoltro del ricorso).
Detto questo vorrei chiedere al Sig. BENETTI quanto segue:
La richiesta del rimborso del premio assicurativo è stata fatta a due diverse compagnie poichè i contratti erano stati sottoscritti con due diverse compagnie di assicurazioni e delle due una ha risposto alla mia richiesta fatta a marzo 2013 dicendomi che la pratica era in lavorazione e che avrei ricevuto il rimborso nel mese di aprile 2013, mentre l'altra mi ha risposto dicendomi che il rimborso non mi spetta poichè trattasi di un contratto stipulato anteriormente al 1° dicembre 2010. Ora io mi chiedo è mai possibile che per due contratti stipulati lo stesso giorno per uno viene riconosciuto il rimborso e per un altro no?, e per quest'ultimo caso posso presentare un nuovo ricorso all'ABF tirando in ballo questa volta la finanziaria? (visto che l'ABF non prende in considerazioni ricorsi contro le compagnie assicurative). Un grazie anticipatamente al Sig. BENETTI e a risentirci

3 risposte
Marco Benetti
Post: 1689
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(@marco-benetti)
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Registrato: 5 anni fa

Mah, non saprei. Ormai il ricorso verso l'intermediario l'hai già fatto, hai chiesto una cifra e l'hai ottenuta e ora lo rifai contro lo stesso soggetto chiedendo un'integrazione?

Non credo proprio che ti verrebbe accettato. Avresti dovuto includere la somma dell'assicurazione nel ricorso iniziale.

Marco

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Avatar di Marco Benetti
Post: 2
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(@paolo-me)
New Member
Registrato: 12 anni fa

Sig. BENETTI grazie per la puntuale precisazione e credo che ormai sia inutile presentare ricorso su una decisione dell'ABF già presa.
In merito al diniego dell'Assicurazione che non mi riconosce il rimborso poichè a loro dire il contratto è stato stipulato in data anteriore al 1° dicembre 2010 volevo chiedere se ci sono i presupposti per rivolgerimi ad un legale contro la compagnia di assicurazione poichè sembra che tale limite imposto dall'art.56 del regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010 sia superato con l'emanazione del Decreto legge 179/2012 convertito dalla legge 221/2012 che all'art.22 comma 15 quater e seguenti specifica che il rimborso degli oneri assicurativi si applica a tutti i contratti compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore delle legge.
La ringrazio anticipatamente

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Marco Benetti
Post: 1689
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

Bella osservazione! Riporto, a beneficio di tutti, gli articoli di legge:

"15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonchè del capitale assicurato residuo.

15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies."

A leggerla così non sembrerebbero esserci dubbi: la parte di premio non goduta va restituita e senza nemmeno che l'assicurato lo debba richiedere. E c'è anche scritto che la norma si applica anche ai contratti sottoscritti precedentemente.

Di fatto, però, questo non succede se non per i contratti sottoscritti dopo il 1 dicembre 2010.

Cerco di informarmi e vi faccio sapere.

Grazie ancora a Paolo per il suo intervento!

Marco Benetti

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