Forum

Rimborso assicurazi...
 
Notifiche
Cancella tutti

Rimborso assicurazione cessione del quinto

Pagina 7 / 7
33 Post
7 Utenti
0 Reactions
39.1 K Visualizzazioni
Marco Benetti
Post: 1689
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

Virgilio123, ci sono ormai innumerevoli Decisioni ABF che concordano nel dire che una parte delle commissioni dei contratti ante-2011 e non riconosciute, a suo tempo, nel conteggio di estinzione possono essere rimborsate al cliente.

La procedura non è difficile: devi prima scrivere alla società finanziaria e successivamente, se la risposta è negativa, devi presentare un ricorso presso l'ABF.

Marco

Rispondi
Avatar di Marco Benetti
Post: 7
(@virgilio123)
Active Member
Registrato: 7 anni fa

Gentile Dott. Benetti, su Sua richiesta, le dico come si è risolta la questione "rimborso assicurativo negatomi da CARDIFF" della quale sopra descritta ( avevano rifiutato la mia richiesta affermando che la copertura assicurativa rimane in vigore per tutto il piano di ammortamento)
Ho scritto all' IVASS ed oggi mi è arrivata una lettera della Cardiff che afferma:

"La polizza è stata sottoscritta nel luglio 2008 per una durata di 120 mesi, e in caso di estinzione anticipata, le condizioni assicurative prevedono che le coperture assicurative rimanessero in vigore fino al termine del piano di rimborso come definito in fase di sottoscrizione del contratto di prestito. La polizza ha continuato a svolgere la sua funzione di protezione anche successivamente all'estinzione anticipata.

La normativa che prevede il rimborso assicurativo in caso di estinzione anticipata non trova applicazione nel caso in esame, infatti:

1. le Linee Guida Abi e Ania emesse nel 2008 nsono state recepite dal Regolamento ISVAP n. 35/2010 unicamente per i contratti emessi dopo il 1 dicembre 2010. La decorrenza del contratto assicurativo risale al 23 luglio 2008.

2. la legge del 17 dicembre 2012 n.221, che ha esteeso l'obbligo di rimborso anche ai contratti sottoscritti prima del 1 dicembre 2010, riguardano le estinzioni anticipate successive al 19 dicembre 2012 (data dell'entrata in vigore della legge). L'estinzione anticipata portata alla nostra attenzione è invece avvenuta con data effetto 31 ottobre 2012.

Ciò nonostante la Compagnia ha deciso di procedere al rimborso considerando quale data per i conteggi di ricezione della prima richiesta, ovvero 7 giugno 2017, eseguendo eccezionalmente il rimborso del premio non goduto che ammonta complessivamente a euro 20."

Cioè io ho fatto i miei calcoli ovviamente tenendo conto della data nella quale ho estinto la cessione e sono 300 euro. Questi invece hanno preso in considerazione la data in cui ho chiestO il rimborso, vale a dire 7 giugno 2017. Ma se la cessione l'ho estinta, cosa rimane in vigore??? L'assicurazione cosa copre se non c'è più nessun finanziamento???
Cosa posso fare????

Rispondi
Marco Benetti
Post: 1689
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

La loro posizione è che, in caso di morte, avrebbero versato ai tuoi eredi l'ammontare del debito residuo, risultante dal piano di ammortamento del prestito, alla data del decesso.

E' ovviamente una posizione di comodo per autogiustificarsi anche perchè, in caso di morte, nessuno dei tuoi familiari sarebbe probabilmente andato reclamare i soldi alla Compagnia.

Comunque hai detto di aver presentato reclamo all'IVASS; quella che tu hai ricevuto è la "difesa" di Cardiff. Ora non ti resta che aspettare la Decisione dell'IVASS che immagino arriverà a breve.

Tienici informati, ciao.

Marco

Rispondi
Pagina 7 / 7
Condividi:
LinkedInVKPinterest