Allora Sig. (ex) cliente BNL, ecco l'estratto dalla decisione ABF n.1125 del 20/10/2010, le premetto che la prossima richiesta sarà a pagamento..., era così difficile per lei che parla anche latino?
- Per affrontare, poi, il merito specifico della domanda, appare sufficiente richiamare
(ed applicare) il testo dell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("Linee guida per le
polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"). Detto
accordo prevede espressamente che: "Nel caso in cui il contratto di mutuo o di
finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale,
ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante
ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto
mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato
anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato." -