Faccio presente a tutti i lavoratori che hanno una cessione del quinto, esiste una Decisione dell' ABF del 2015 dopo un ricorso. L' arbitro bancario finanziario ha espressamente detto che la clausola del vincolo totale del TFR è vessatorio, cioè nullo.
Questa è la decisione dell' ABF:
Arbitro Bancario Finanziario
Decisione N. 8216 del 30 Ottobre 2015
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) LEPROUX Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO Membro designato da Associazione
rappresentativa dei clienti
Relatore ROSSI CARLEO LILIANA
Nella seduta del 11/09/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente riferisce di aver stipulato, in data 11/01/2008, un contratto di finanziamento
contro cessione del quinto della retribuzione e di avere successivamente stipulato, in data
19/09/2008, un ulteriore contratto di finanziamento con delegazione di pagamento.
Fa presente che in entrambi i casi il datore di lavoro rinunciava a vincolare il TFR al
finanziamento, depennando la relativa clausola.
Lamenta, tuttavia che, a seguito di richiesta di anticipo del TFR, il datore di lavoro le
comunicava l'impossibilità di procedervi, stante il vincolo imposto dall'intermediario in
ragione di clausole previste dalle condizioni di contratto dei due finanziamenti con questi
stipulati e delle quali chiede venga dichiarata la inefficacia.
Si richiama, pertanto ad una precedente decisione dell'ABF (decisione n. 388/2011), che
ha già dichiarato la vessatorietà di clausole contrattuali quali quella in oggetto.
Fa presente che per nessuno dei due contratti è stata approvata specificamente la
relativa clausola, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. e che negli atti di benestare
rilasciati dal datore di lavoro, quest'ultimo escludeva, depennando la relativa previsione, il
divieto di richiedere anticipazioni sul TFR.
Chiede, quindi, di dichiarare l'inefficacia dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto
contro cessione del quinto e dell'art. 6 del finanziamento con delegazione di pagamento le
quali prevedono un impegno a non richiedere anticipazioni sul TFR fino a completo
rimborso del prestito e chiede che l'intermediario dia immediata comunicazione al datore
di lavoro della autorizzazione allo svincolo delle somme accantonate a titolo di TFR
Chiede, infine, il rimborso delle spese legali.
L'intermediario fa presente di avere negato l'autorizzazione in presenza di una clausola,
sottoscritta dal ricorrente, che è da ritenersi legittima.
Rileva, in primo luogo, che non assume alcun rilievo la circostanza che l'atto di benestare
rilasciato dall'Amministrazione sarebbe stato, da quest'ultima, emesso privo dell'impegno
a vincolare le somme accantonate a titolo di TFR. D'altra parte puntualizza che se
l'Amministrazione non si fosse ritenuta obbligata a vincolare dette somme, non avrebbe,
successivamente, richiesto l'autorizzazione all'intermediario.
Evidenzia, quindi, la legittimità della clausola contenuta nelle condizioni generali di
ambedue i contratti, ciò in quanto le norme sulla cessione del quinto (art. 43 del d.P.R.
180/1950) stabiliscono che, con la stipula del contratto, il debitore pone una sorta di
"ipoteca" sul TFR, cosicchè, in caso di perdita di lavoro o di impossibilità ad effettuare i
pagamenti, autorizza il finanziatore a trattenerlo fino a concorrenza del debito residuo.
A tale riguardo fa presente che avrebbe anche potuto considerare una parziale rinuncia
alla garanzia, se non fosse che alcune rate di entrambi i prestiti erano insolute. Evidenzia,
quindi, l'esistenza di rate insolute al fine di negare l'autorizzazione.
Infine, in merito alle spese legali, rileva che l'assistenza professionale davanti all'ABF ?
facoltativa, con conseguente infondatezza della richiesta di refusione.
Chiede, pertanto che il ricorso venga respinto in quanto infondato.
DIRITTO
La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta illegittimità
delle disposizioni contrattuali, contenute in condizioni generali di contratto, che vincolano il
TFR a garanzia di finanziamenti contro cessione del quinto o con delegazione di
pagamento imponendo l'impegno a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine
rapporto fino a completo rimborso del prestito?.
In via preliminare, occorre rilevare che quanto contenuto nell'atto di benestare rilasciato
dall'Amministrazione che, secondo quanto afferma la ricorrente, ha depennato il divieto di
richiedere anticipazioni sul TFR, escludendolo, non ha implicazioni in merito alla validità
delle clausole contrattuali sottoscritte dal cliente con làintermediario.
E' infatti incontestabile che le condizioni generali di contratto prevedono una clausola che,
seppure non assistita da specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.2 cod.
civ., prescrive l'impegno a non richiedere anticipazioni sul TFR. Quali siano gli impegni
assunti (o non assunti) dal datore di lavoro nei confronti dell'intermediario con il c.d. atto di
benestare appare pertanto, sotto tale profilo, irrilevante. L'atto di benestare, infatti, non
integra in alcun modo il regolamento contrattuale dell'operazione.
Decisione N. 8216 del 30 ottobre 2015
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Per quanto riguarda il regolamento contrattuale, in merito alla contestazione avanzata
dalla ricorrente relativa alla mancata specifica sottoscrizione delle clausole in questione,
va osservato che, al di là della tutela formale prevista dagli artt. 1341 e 1342 cod, civ, (che
peraltro manca nel caso specifico), trattandosi di contratti stipulati con un consumatore
l'attenzione deve essere incentrata essenzialmente sul profilo sostanziale. Occorre
quindi verificare se le clausole in questione determinano è a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 33 comma 1,
cod. cons).
Invero la resistente eccepisce la validità della clausola posto che essa sarebbe destinata
ad assolvere una (ulteriore) funzione di garanzia in favore del finanziatore, così come
espressamente prevede l'art. 43 del D.P.R. 180/1950 (estensibilità dell'efficacia delle
cessioni sui trattamenti di quiescenza),Tale norma, difatti, secondo la lettura
dell'intermediario, pone una sorta di "ipoteca" sul TFR, cosicchè in caso di perdita di lavoro
o di impossibilità ad effettuare i pagamenti, autorizza il debitore a trattenerlo fino a
concorrenza del debito residuo.
Occorre tuttavia considerare che la lettura della disposizione richiamata rende evidente
che risulta del tutto estraneo alla portata della norma qualsiasi riferimento alla preclusione
per il cedente di richiedere anticipazioni sul TFR, di conseguenza non può revocarsi in
dubbio che la clausola in esame non è di certo riproduttiva di disposizioni di legge (v. sul
punto diffusamente dec. n. 388/ 2011)
Al fine di valutare la vessatorietà della clausola potrebbe, comunque, soccorrere una
lettura sistematica della disciplina vigente.
In tal senso il Collegio di Roma ha di recente evidenziato che, in una ottica di
bilanciamento degli interessi in gioco, l'esigenza del lavoratore dipendente di non subire
una limitazione ingiustificata nell'esercizio di un diritto riconosciutogli ex lege e l'interesse
della società finanziaria di richiedere una garanzia, tale bilanciamento potrebbe, al più,
consentire la previsione di una garanzia che, comunque, non può estendersi all'intero
ammontare del TFR, ma, con riferimento all'ammontare del prestito contratto, deve
essere circoscritta al solo debito residuo (dec. n. 8603/2014).
Ne consegue che la funzione della clausola non può di certo essere quella di bloccare il
TFR quale massima garanzia possibile, poichè così intesa essa determinerebbe uno
squilibrio rilevante tra le rispettive posizioni giuridiche che la clausola attribuisce alle parti.
Nel caso di specie una riprova in tal senso si rinviene nella circostanza che l'intermediario
ha negato l'autorizzazione alla concessione di un anticipo sul TFR solo in ragione
dell'andamento del credito, caratterizzato dalla presenza di alcuni insoluti, lasciando
intendere che, qualora detti rapporti avessero avuto un andamento regolare, avrebbe
potuto considerare diversamente la richiesta.
Pertanto, tenuto conto della opacità della clausola nella quale non risultano apposte le
dovute limitazioni e tenuto conto del fatto che la mancata autorizzazione da parte
dell'intermediario allo svincolo del TFR non è legato al rapporto tra l'entità del debito
residuo e quello della richiesta anticipazione , la clausola deve essere dichiarata nulla,
rientrando tra le clausole vessatorie,
In conformità a quanto è stato in precedenza rilevato (v. dec. 388/2011) la clausola va
annoverata tra le "restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi" (art. 33,comma 1, cod.cons.)
Il Collegio accertata la vessatorietà della clausola ne dichiara la nullità. Ne discende che
lo svincolo al TFR non è soggetto alla autorizzazione dell'intermediario.
P.Q.M.
Il Collegio accerta, nei limiti di cui in motivazione, la nullità della clausola che
esclude il diritto della ricorrente a chiedere anticipi sul TFR.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda
alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
MAURIZIO MASSERA
Inoltre è stato ribadito da una newsletter che mi è pervenuta il giorno 12 Agosto 2016, sotto riportata:
Cessione del quinto dello stipendio è vessatoria la clausola intesa a vincolare l'intero TFR a garanzia del finanziamento e non solo l'importo relativo al debito residuo
La cessione del quinto dello stipendio o della pensione e' una forma di credito ai consumatori non destinata in modo specifico all'acquisto di determinati beni o servizi. Il finanziamento puo' avere una durata massima di 120 mesi; il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento attraverso la cessione volontaria al creditore di una quota, non superiore al 20%, del proprio stipendio o pensione mensili netti.
Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La normativa vigente (articolo 39 DPR 180/1950) vieta di contrarre un nuovo finanziamento dietro cessione del quinto prima che siano trascorsi almeno due o quattro anni dall'inizio della cessione stipulata, rispettivamente, per un quinquennio o un decennio.
In una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco relativamente ad un contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio, l'esigenza del lavoratore dipendente di non subire una limitazione ingiustificata nell'esercizio di un diritto riconosciutogli ex lege e l'interesse della societa' finanziaria di richiedere una garanzia, tale bilanciamento potrebbe, al piu', consentire la previsione di una garanzia che, comunque, non puo' estendersi all'intero ammontare del TFR, ma, con riferimento all'ammontare del prestito contratto, deve essere circoscritta al solo debito residuo.
Nessuna clausola contrattuale, infatti, puo' avere la funzione di bloccare il TFR quale massima garanzia possibile, poichè cosi' intesa essa determinerebbe uno squilibrio rilevante tra le rispettive posizioni giuridiche che la clausola attribuisce alle parti.
L'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 8216/2015) ha, pertanto, riconosciuto la natura vessatoria (e la conseguente nullita') della clausola contrattuale intesa a vincolare il trattamento di fine rapporto (TFR) a garanzia del finanziamento, imponendo al cliente l'impegno a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto fino al completo rimborso del credito.
La previsione di una garanzia sul TFR puo' essere consentita, purchè non estesa all'intero ammontare del TFR stesso ma corrispondente a un importo pari al solo debito residuo.
11 agosto 2016 è Loredana Pavolini
Vi invio tutto questo in modo tale che i consumatori ne siano a conoscenza,visto che le Banche/Finanziarie fanno quello che vogliono. Ma ricorrendo all' ABF si può risolvere tale situazione.
Io ho già fatto ricorso tramite il mio Legale perchè a mia moglie oltre a vincolargli tutto il TFR gli hanno vincolato anche il Fondo Pensione. Queste sono persone che sanno benissimo che possono vincolare solo il dovuto, chissà come mai ti vincolano tutto!!!!!!!!!!