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Art.26 Legge 180/1950

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Avatar di Marco Benetti
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Topic starter
(@albert)
New Member
Registrato: 12 anni fa

Salve,
intento a chiedere un prestito con metodo della cessione del quinto, ho reperito delle informazioni circa la norma che regola tale modalità di finanziamento. Non risulta chiaro, neanche cercando informazioni in rete, quale sia l'effettiva modalità operativa circa il piano di ammortamento che dovrebbe essere alla francese (diffusissima), ma che l'art.26 della legge in oggetto, a mio avviso, non chiarisce correttamente. La frase dell'articolo che mi è oscura è la seguente:"Gli interessi sono trattenuti in anticipo allo atto della somministrazione del prestito.". Ora, mi chiedo, ma se il metodo di ammortamento alla francese prevede quote di capitale crescenti e interessi decrescenti, non vi sembra contrasti con la sopracitata parte dell'art.26? Per farla breve, questi interessi vengono presi prima dal finanziatore o no? e se si, quale è la ratio di adottare un metodo alla francese per tali operazioni se poi la legge prevede rate costanti di importo sempre uguale?
Grazie in anticipo della risposta

1 risposta
Marco Benetti
Post: 1689
Admin
(@marco-benetti)
Noble Member
Registrato: 5 anni fa

Ciao Albert, hai ragione, a leggere testualmente risulta effettivamente così: la norma prevede che gli interessi vengano trattenuti tutti in anticipo.

Devi però considerare che si tratta di una legge nata più di 60 anni fa e creata per regolamentare i prestiti erogati da un unico istituto, l'INPDAP.
Questi, al tempo, finanziava unicamente i dipendenti statali e solo a determinate condizioni:
- che avessero 4 anni di contribuzioni al Fondo di Garanzia (contribuzioni che venivano trattenute sulla busta paga);
- che presentassero delle motivazioni precise per richiedere il prestito (matrimonio, salute, ristrutturazione o acquisto casa ecc);
- che rispettassero delle regole piuttosto bizzarre riguardo i rinnovi (che esistono ancor oggi).

In cambio il dipendente statale (e solo lui) poteva ottenere una cessione del quinto a 60 o 120 mesi a condizioni assolutamente fuori mercato (in tempi di tassi al 20% il prestito INPDAP a malapena raggiungeva il 6/7%). Tali interessi venivano effettivamente trattenuti in unica soluzione al momento dell'erogazione del prestito (quindi per calcolare un conteggio estintivo bastava sommare le rate residue).

In seguito usi e consuetudini hanno profondamente modificato la normativa e il sistema della trattenuta iniziale degli interessi è stato fortunatamente abbandonato. Ora viene universalmente adottato il metodo francese che, come sai, prevede una rata costante comprendente una quota interessi (calcolata sul capitale ancora dovuto e quindi progressivamente decrescente) e una quota di rimborso capitale (progressivamente crescente). E' il metodo finanziariamente più equo.

Questa normativa vecchia, obsoleta e inadatta - pur modificata - continua a creare un sacco di problemi perchè crea problemi di interpretazione (per esempio le cessioni diverse da 60 o 120 mesi teoricamente non si potrebbero fare ma questo è evidentemente assurdo). Sarebbe proprio ora che venisse riscritta completamente.

Ciao, Marco

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