Rimborso spese con la sentenza Lexitor!
Riprendiamo il nostro Articolo di qualche mese fa in cui portavamo alla vostra conoscenza i grandi vantaggi, per i consumatori, della sentenza Lexitor della corte di Giustizia Europea.
In breve, questa normativa rivoluzionaria stabilisce che ogni spesa prevista da un contratto di cessione del quinto deve essere rimborsata proporzionalmente al consumatore in caso di estinzione anticipata.
Il rinnovo della cessione del quinto rientra in pieno in questa casistica.
Se, ad esempio, nel contratto era prevista un commissione bancaria di 2.000€ e il prestito viene estinto dopo aver pagato la metà delle rate, allora il conteggio di estinzione deve prevedere il rimborso di 1.000€.
Fantastica novità ma non per tutti
E’ una favolosa notizia per i consumatori, ma purtroppo la nuova normativa si applica pienamente solo per i contratti stipulati dal 25 luglio 2021 in poi.
I contratti stipulati precedentemente a tale data sono quindi esclusi dal beneficio? Teoricamente sì, purtroppo, perché rientrano nella vecchia normativa ma un sistema per farsi rimborsare le spese esiste. Queste sono le istruzioni.
Seguite questi consigli
Per chiedere di far rientrare un contratto nella nuova normativa anche se stipulato prima del 25 luglio 2021 (e poi estinto anticipatamente, ricordiamolo), occorre rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, un ente di Banca d’Italia creato per redimere in via extragiudiziale le controversie tra i consumatori e il sistema finanziario.
Il grande vantaggio che offre l’ABF è che non è necessario farsi assistere da un avvocato e la procedura è facile e (quasi) gratuita.
Chiedere il rimborso
Occorre:
- Scrivere una PEC o una Raccomandata di reclamo all’Istituto Finanziario contestando la correttezza del conteggio di estinzione e chiedendo il rimborso della parte di spese non riconosciute secondo quanto indicato dalla sentenza Lexitor;
- Se l’Istituto risponde negativamente (oppure non risponde nel termine di 30 giorni), occorre compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito ABF, versare il contributo previsto di 20€ e inviare il tutto alla sede ABF competente per regione allegando la documentazione completa (copia del contratto di prestito, del conteggio di estinzione, i documenti personali e il reclamo presentato all’Istituto Finanziario);
- Ricevuta l’Istanza, l’ABF valuterà la richiesta e, se tutto va bene, obbligherà l’Istituto al rispetto di quanto previsto dalla nuova normativa e quindi al rimborso di quanto precedentemente non riconosciuto nel conteggio di estinzione
Come già detto la procedura è molto facile (esiste anche un manuale ABF scaricabile che è un esempio di chiarezza e semplicità) e il rischio finanziario si limita ai 20€ iniziali.
Occorre avere i documenti
Ricordati che occorre essere in possesso dei documenti necessari, in particolare della copia del contratto di prestito e del conteggio estintivo (il calcolo del rebito residuo al momento dell’estinzione anticipata). Se questi documenti non sono in vostro possesso chiedetene copia all’Istituto Finanziario.
Non mandate pratiche incomplete, significherebbe pregiudicare il buon esito del ricorso!
Cosa aspetti, allora? Chiedi il tuo rimborso!
Grazie per seguire il nostro blog. Se hai bisogno di qualche chiarimento scrivi nei commenti.
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