Rate “insolute” nel conteggio estintivo
Il rinnovo della cessione del quinto o della delega prevede la contestuale estinzione di un prestito già in corso prima della sua naturale scadenza. Il finanziamento consiste quindi nell’avviare un nuovo prestito con rata simile a quella in corso ma con durata più lunga. Il netto erogato così ottenuto verrà destinato innanzitutto all’estinzione del debito residuo del prestito in corso mentre la differenza potrà essere erogata al cliente.
Quando di rinnova una cessione occorre quindi chiedere il Conteggio Estintivo. Spesso questo riporta un voce sorprendente: “rate insolute” che vengono addebitate nella somma da rimborsare. Ma come è possibile che vi siano delle rate insolute in un prestito che viene trattenuto direttamente in busta paga? Come si originano? Che conseguenze comportano? Come farsele rimborsare?
Da dove nascono.
Le rate insolute si originano dalla somma di alcuni ritardi nel versamento delle rate da parte del datore di lavoro alla società finanziaria e nel ritardo nella registrazione in contabilità delle rate stesse. Succede questo:
- la rata viene regolarmente trattenuta sulla busta paga del dipendente
- la somma non sempre viene contestualmente inviata alla società finanziaria ma a volte con un ritardo che può variare da pochi giorni a 1 o 2 mesi. Alcune amministrazioni pubbliche e statali, in particolare, hanno la consolidata abitudine di versare in ritardo al fine di crearsi una piccola riserva di liquidità a costo zero;
- il bonifico viene eseguito con un ritardo tecnico di 2 o 3 giorni;
- la rata viene accreditata sul conto della società finanziaria ma viene registrata in contabilità con un certo ritardo (a volte di di 1 o 2 settimane)
Quando l’ufficio contabile prepara il conteggio estintivo visualizzerà le rate ricevute con un ritardo, rispetto alla data di trattenuta in busta paga, costituito dalla somma dei periodi di tempo sopra descritti. L’effetto finale sarà quindi che alcune rate risulteranno non ancora pervenute in contabilità e verranno quindi considerate insolute
Le conseguenze.
E’ importante premettere che nonostante il nome poco rassicurante non si tratta di veri insoluti e quindi il cliente non viene considerato inadempiente. Avere delle rate insolute nel conteggio estintivo non comporta quindi il rischio di una segnalazione quale Cattivo Pagatore in CRIF.
La conseguenza più rilevante è quella per cui queste rate vengono addebitate nel conteggio estintivo per cui questo risulterà essere più oneroso.
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Come si recuperano.
Le rate sono state trattenute in busta paga ma nonostante questo vengono comunque addebitate nel conteggio estintivo. E’ evidente quindi che devono essere rimborsate al cliente.
Il rimborso avviene automaticamente man mano che le somme vengono finalmente registrate nella contabilità della società finanziaria ma questo richiede tempo.
Per abbreviare i tempi può essere utile inviare una raccomandata con la richiesta di rimborso allegando comprova dell’avvenuto pagamento quindi delle buste paga in questione o ““ meglio ancora ““ le contabili del bonifico da parte del datore di lavoro.
Conclusioni.
Le rate insolute nei conteggi estintivi di una cessione del quinto sono frequenti in particolare per i dipendenti statali e sono dovute al alcuni ritardi nell’invio delle somme dal Datore di lavoro alla Società Finanziaria.
Non devono preoccupare perchè non vengono considerate dei veri ritardi di pagamento e quindi non vengono mai segnalate delle banche Dati (Crif, Experian, CTC ecc.)
Vengono successivamente rimborsate al cliente man mano che avviene la registrazione in contabilità per cui l’unica conseguenza spiacevole è il ritardo con cui la somma arriva nella disponibilità del richiedente il prestito.
Marco Benetti
4 responses to “Rate “insolute” nel conteggio estintivo”
E’ possibile richiedere gli interessi sulle quote da rimborsare . Nel mio caso, ormai sono passati 11 mesi, ad oggi ancora stò aspettando circa 1.000,00€ di rimborso per un totale di 3 quote. Grazie
N.B. si tratta di una cessione del quinto.
Rocco, non è per niente normale che dopo 11 mesi non ti abbiano ancora rimborsate le quote. Sei sicuro che siano realmente dovute? Voglio dire: sei sicuro che te le abbiano addebitate sul conteggio di estinzione e che il tuo Datore di Lavoro te le abbia trattenute in busta paga?
Di quale Istituto Finanziario stiamo parlando?
finalmente mi sono state rimborsate esattamente il giorno 9/9/2016 sul mio c/c Postale.
Cmq. l’Istituto finanziario è ACCEDO Spa. (Ex Intesa San Paolo) Adesso sarà un problema per il rimborso della quota assicurativa, per la quale mi dicono che è stata sostenuta direttamente da loro e quindi non mi spetta nessun rimborso.
Volendo posso inviare della documentazione per venire a capo di qualcosa, se possibile.
Grazie
Mandamela pure a marco.benetti@gruppomoney.it. Comunque per capire se il rimborso ti spetta o meno è sufficiente leggere il contratto: se è indicato l’ammontare di un premio assicurativo allora il rimborso ti spetta. Se invece non c’è vuol dire che il premio l’ha pagato Accedo inserendone il costo nel TAN. In questo caso poichà© il TAN ti è stato già rimborsato nel conteggio di estinzione allora il rimborso del premio non ti spetta.