L’Arbitro Bancario Finanziario
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Gentili Lettrici e Lettori,
un’importante novità si affaccia sul mondo dei prestiti personali e delle cessioni del quinto: l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Si tratta di un sistema “stragiudiziale” (vedi oltre) per la risoluzione delle controversie tra utenti del sistema bancario/finanziario e banche/società finanziarie.
Se una persona, per esempio, ritiene di aver subito un torto da parte di una banca o società finanziaria e non riesce ad ottenere soddisfazione con i normali reclami allora può rivolgersi all’ABF per ottenere giustizia.
Il ricorso a tale istituto è estremamente economico (costa infatti 20 € al massimo) e promettono sia veloce.
Stragiudiziale. Cosa significa?
Si tratta di un sistema di risoluzione delle controversie che sta prendendo piede, da qualche tempo, in Italia. Funziona così: la persona che ritiene di essere stata danneggiata, invece di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria, affida la decisione ad un Ente indipendente che si prende la briga di decidere chi ha torto e chi ha ragione.
Il ricorso al sistema stragiudiziale permette di evitare l’avvio di una vera e propria causa con i conseguenti costi e lunghissimi tempi di giudizio.
E’ evidente che il sistema può applicarsi solo per controversie relativamente semplici (che però, nel nostro settore, sono la quasi totalità ).
Ma chi è l’ABF?
L’Arbitro Bancario Finanziario è nominato e opera con mezzi della Banca d’Italia che, vi ricordo, è la massima autorità italiana che vigila sul sistema bancario.
La sua costituzione è stata prevista nel TUB (di cui sopra).
Le Banche e gli Intermediari Finanziari sono obbligati ad aderire a tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
Quali controversie possono essere arbitrate dall’ABF?
Le regole sono le seguenti:
– Le controversie devono essere relative a importi inferiore i 100.000€
– Devono essere eventi accaduti non prima del 1/1/2007
– L’Ente con cui di ha la controversia deve essere un Intermediario Finanziario di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario (TUB), cioè deve essere una Banca o una Società Finanziaria.
Non si possono quindi redimere controversie con Mediatori Creditizi o con Agenti in Attività Finanziaria.
Per dirvela in termini ancora più semplici, non potete ricorrere contro la persona o la società che vi ha proposto la cessione del quinto ma solo con la Società Finanziaria o Banca a cui è intestato il contratto di cessione del quinto;
dovete dimostrare di aver già avanzato un normale reclamo da almeno 30gg e di non aver avuto risposta o soddisfazione. La logica è che dovete dimostrare aver già tentato di ottenere ragione con le procedure “normali”
dovete anche dimostrare che non sono passati più di 12 mesi dalla data del reclamo di cui sopra.
Come ci si rivolge all’ABF?
Ci si rivolge esclusivamente per iscritto. Dovete compilare un modulo e allegare idonea documentazione. Non si può parlare per telefono o andare di persona.
Quali poteri ha l’ABF?
Può sembrare paradossale ma l’ABF non ha alcun potere vincolante. Entrambe le parti possono decidere di non adempiere alla sua decisione e quindi di ricorrere alla Giustizia Ordinaria.
Il vero potere dell’ABF è la cosiddetta “Moral Suasion” cioè un’autorevolezza morale derivante dall’essere un Ente di Banca d’Italia che fa sì che ben difficilmente una società finanziaria si prenderà la libertà di non “obbedire” a una sua disposizione.
Inoltre la mancata ottemperanza comporterà l’iscrizione in un elenco pubblico di società inadempienti. Risulta chiaro che l’essere iscritti in tale elenco esporrà le società finanziarie ad una specie di “pubblica gogna” con conseguenti perdita di immagine e rischio di maggiori controlli sul loro operato da parte di Banca d’Italia.
Quanto costa ricorrere all’ABF?
Sembra incredibile ma la cifra è di soli 20€ che verranno anche restituiti se la decisione di ABF è favorevole all’utente!
Conclusioni
Beh, che dire? Mi sembra uno strumento davvero potente (almeno sulla carta ““ staremo a vedere) di tutela di una fascia “debole” della popolazione contro lo strapotere del sistema bancario. Uno strumento semplice, veloce ed assolutamente economico. Se funzionerà realmente diventerà uno spauracchio per le società finanziarie che dovranno rivedere le loro procedure per limitare al minimo i ricorsi. Insomma per me è stata una bella sorpresa.
Il sito dell’ABF (tra l’altro un esempio di chiarezza e semplicità ) è questo:
http://www.arbitrobancariofinanziario.it
Invito chiunque abbia già ricorso all’ABF a raccontarci la sua esperienza commentando questo post o scrivendo sul nostro Forum.
Marco Benetti
12 responses to “L’Arbitro Bancario Finanziario”
ho letto le vostre esperienze ,anche ioho fatto una cessione del v il 23/07/2008 di 15.600euro ma avuti solo 8.500 circa dopo aver pagato 25 rate da 130,00 euro ho dovuto chiedere l’estinzione anticipata per licenziato mi sono visto presentare un conto di 10,522 euro piu’ di quello avuto adesso vorrei chiedervi se posso fare ricorso visto la mia ex ditta gia ‘ha provveduto all’estinzione della cessione in attesa di una vostra risposta vi saluto
Gennaro, certo che puoi ricorrere! E’ assurdo che, dopo aver oagato 25 rate, tu debba pagare 2.000€ in più di quanto hai ricevuto!
Mandami una mail a marco.benetti[chiocciola]gruppomoney.it così ti rispondo dandoti le istruzioni ed allegandoti un pdf che potrà esserti molto utile.
Poi, mi raccomando, tieni informato il forum su come procede la questione.
Marco
Ciao Marco volevo chiederti alcuni consigli: anche io ho una cessione in corso fatta a 06/2008 con una rata di €284 x 120 ho ricevuto €20400 . Ho chiesto questi ggil cont estinzione anticipato : dopo aver pagato n.34 rate mi chiedono €19400 . Mi chiedo e corretto? Contavo di estinguere la cessione per farne una nuova e realizzarne una nuova per realizzare un Po di liquido ne avrei bisogno sono un Po in difficoltà , ho provato ma pur estinguendo la cessione e avendo uno stip netto di € 1650 circa compresi 2 gg di cassa integrazione ogni mese fino a dicembre 2011. Pare che per le finanziarie non ci sono problemi a erogare la cessione ma le assicurazioni hanno qualche dubbio e quindi non garantiscono che daranno l ok all operazione se non caricandola . Io non me la sento di estinguere per poi sentirmi dire che e stata bocciata . Dammi qualche consiglio oppure se hai una soluz efficace e rapida sarebbe il Max.grazie ti saluto
Ciao Luca, il conteggio estintivo che hai ricevuto è probabilmente corretto ma può essere contestato davanti all’ABF. Leggi con attenzione il nostro Forum.
Per quanto riguarda la fattibilità di un nuovo prestito chiamami al Numero Verde 800.19.44.44 tenendo a portata di mano la P.IVA della tua azienda.
Ciao, aspetto.
Marco
SALVE SIGN.BENETTI RIGUARDO AI RICORSI ABF DELLE FINANZIARIE PRECEDENTI MI AVEVA DETTO CHE POTEVO FARE RICORSO SE PROCURAVO I CONTRATTI MA HO VISTO CHE I CONTRATTI CON LE FINANZIARIE NON DEVONO ESSERE STATI FATTI PRIMA DEL 2007 PER POTER FARE RICORSO.La informo pero’ che io li ho fatti nell’ agosto 2004 e novembre 2005, e’ possibile fare ricorso oppure non sono nei tempi giusti?
Non ho detto che i contratti debbano essere post 2007 ma che lo sia l’evento per cui si fa ricorso. Almeno questa è la mia interpretazione.
L’evento, nel tuo caso, è l’estinzione dei debiti.
Buongiorno Sig. Benetti,
vorrei cortesemente una sua opinione. Mio padre ha sottoscritto un finanziamento con cessione del V della pensione con Ktesios nel febbraio del 2010. Capitale mutuato 29.916,00. Capitale netto erogato 18.016,00. Rate 108×277€= 29.916,00.
A me non risulta corretto tale calcolo e vorrei sapere cosa ne pensa lei e se è possibile fare ricorso. In più c’è situazione di fallimento di Ktesios….Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
caro Biglarry
ho calcolato il taeg del finanziamento fatto da suo padre ed è del 13.05%. Dire se sia alto o nella media non posso dirlo perchè dipende dall’età del pensionato e se è Inps Inpdap o altro ente (alcuni enti come Inps chiedono il pagamento di un tot a rata e questa spesa va quindi a sommarsi alle altre).
Il fatto che la Ktesios sia chiusa non determina l’annullamento del contratto e se il taeg è entro quello usuraio (e lo è anche se a memoria non ricordo quale era quello massimo di quel trimestre ma sicuramente era più alto) non c’è maniera di fare un ricorso, a meno che non si dimostri che ci sia stata qualche mancanza o qualche pratica illecita da parte dell’intermediario o della banca.
Inoltre, come dice lo stesso articolo, per rivolgersi all’ABF bisogna dimostrare d’aver già fatto reclamo alla banca (per i motivi di cui sopra) e che non siano passati più di 12 mesi da quel reclamo.
Potrà eventualmente, al momento di un rinnovo o di estinzione anticipata della cessione, chiedere alla Ktesios (o alla banca che prenderà in carico questo contratto) il rimborso delle commissioni e assicurazioni non maturate alla data di estinzione. In merito a questo argomento consiglio di seguire la discussione sul forum a questo indirizzo
saluti
Eliana
Ringrazio per la risposta. E’ pensionato INPDAP. Quello che non mi torna è il fatto che nonostante siano già stati trattenuti più di 11.000 € tra interessi scalari e altri oneri accessori mio padre debba pagare ancora l’intero capitale mutuato, portando così la cifra da rimborsare a più di 41.000 € a fronte di un netto erogato di 18.000! Dopodichà© l’articolo mi era chiaro e se necessario seguiremo tutto l’iter; oppure interpelleremo associazioni consumatori e avvocati. grazie.
Caro Biglarry
non comprendo il 41.000 euro da dove esca. Se suo padre ha una rata di 277 euro per 108 rate il lordo del finanziamento (quello che paga effettivamente) è 29.916 (come riferito infatti nel precedente intervento). Tra lordo e netto c’è si la differenza di 11.800 euro che sono interessi e spese “pagati” anticipatamente ma attenzione vengono nella realtà pagati poco per volta nella rata perchè suo padre quegli 11.000 euro non li ha dovuti pagare di tasca sua in via anticipata per ottenere i 18.000. A fine contratto suo padre avrà pagato solo la rata per il numero di rate quindi 29.916 euro. Questo non per difendere l’operato di una banca ma semplicemente per chiarire alcuni dettagli.
Saluti
Eliana
salve,nel febbraio 2008 ho fatto un prestiti ,cessione del quinto.L’importo netto era di 12000,00euro da restituire in 120 rate da 187 euro.dopo 39 rate pagate chiedo l ‘estinzione del finanziamento.dopo una settimana mi fanno il conteggio e risulta che devo versare ancora 12945,00euro.vale la pena di fare il ricorso?
Buongiorno, mi è successa una cosa strana e vorrei il Suo parere. Giovedì 22 marzo scorso, fidandomi di un conoscente, ho firmato per una cessione del V. A parte che non mi hanno dato la copia del contratto firmata, quando sono tornata a casa, una mia amica mi ha detto che esisterebbe un altro finanziamento più conveniente presso un istituto bancario, così mi sono decisa a recedere. Dovesse esserci la condizione sul contratto che non posso fare recesso, come mi devo regolare? Posso ricorrere all’ABI? Oppure posso evitare questo e semplicemente pagare anticipatamente tutto il prestito con l’altro istituto bancario? Tengo presente che ho fornito solo 2 cedolini di stipendio in fotocopia, e che mi hanno detto che mancano il CUD, il contratto di un precedente finanziamento che devo estinguere, ed una bolletta. Ancora quindi non mi è arrivato l’addebito della prima rata. Sono ancora in tempo per fare qualcosa?