Pignoramento conto corrente: quanto si rischia e come difendersi
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Il pignoramento è un vincolo giuridico che impedisce al debitore pignorato di disporre dei suoi beni fino a quando il creditore sarà stato soddisfatto.
Anche il conto corrente può essere pignorato, così come ogni altro bene mobiliare, immobiliare e presso terzi.
Ciò è possibile sulla base dell’art.543 del Codice di Procedura Civile.
Si tratta di di pignoramento presso terzi, dove per terzi s’intende nel caso specifico l’istituto di credito presso cui il conto corrente è stato acceso.
Il pignoramento scaturisce da un debito non ottemperato da parte del titolare del conto.
Il creditore può essere un altro soggetto privato o un ente pubblico.
Nel caso in cui il debito abbia natura fiscale, la sola cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un titolo esecutivo, senza che sia necessaria una sentenza del giudice.
I conti correnti impignorabili
Tutti i conti correnti bancari e postali risultano pignorabili ma fanno eccezione quelli sui quali vengono accreditati esclusivamente assegni di accompagnamento per disabili, pensioni di invalidità e rendite di assicurazione vita.
In assenza di altre tipologie di reddito, questi conti non possono essere pignorati, in quanto tutelati dalla Legge.
La procedura di pignoramento del conto corrente
A questo punto, concentriamoci su quello che accade nel caso di pignoramento.
Per prima cosa, il creditore deve far recapitare al debitore:
- Il titolo esecutivo: la sentenza del giudice, un decreto ingiuntivo o una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate;
- l’atto di precetto: si tratta di una intimazione al pagamento della somma dovuta entro di 10 giorni dalla data di ricezione. Al precetto deve seguire la procedura esecutiva entro il termine improrogabile di 90 giorni;
- l’atto di pignoramento: una copia va inviata all’istituto di credito o filiale presso cui il conto corrente del debitore risulta acceso.
I limiti al pignoramento del c/c
Ricevuto l’atto di pignoramento la banca bloccherà il conto corrente e il debitore non potrà disporre delle somme ivi accreditate.
Tuttavia, dovete sapere che la legge pone alcune importanti limitazioni al pignoramento, in modo da tenere in debita considerazione le condizioni delle fasce più sensibili della popolazione.
I redditi derivanti da lavoro dipendente o pensioni non potranno essere pignorati completamente. Nel dettaglio, il titolare potrà continuare a disporre delle somme fino a tre volte l’importo dell’assegno sociale.
Poiché per l’anno 2020 l’importo di quest’ultimo è fissato in 459,83 euro, il conto corrente risulta impignorabile fino alla cifra di 1.379,49 euro se alimentato da redditi da lavoro o da pensioni.
Ciò significa che se sul conto di un titolare pignorato sono accreditate somme inferiori a tale importo, il pignoramento non ha efficacia.
Sulle somme eccedenti tale soglia, invece, il pignoramento agisce nella misura di un quinto, sempre che i redditi risultino provenienti da lavoro dipendente o pensione.
Sulle altre entrate accreditate, invece, il pignoramento agisce sul 100%.
Pignoramento c/c, i possibili scenari
Dunque, dopo il pignoramento del conto corrente, ci si può trovare dinnanzi a una delle tre condizioni:
- Conto corrente con saldo zero o negativo: il pignoramento nei fatti diviene impossibile, a meno che sul medesimo conto non vengano accreditate somme future. Queste ultime saranno indisponibili per il titolare, salvo gli eventuali limiti sopra indicati, fino al soddisfacimento del creditore;
- Conto corrente con saldo eccedente le somme pignorate: in questo caso, il creditore può essere soddisfatto immediatamente, bloccando la somma a cui ha diritto e rendendo disponibile al debitore l’utilizzo delle somme eccedenti;
- Conto corrente con saldo inferiore alla somma pignorata: l’intera giacenza diventa indisponibile per il titolare, salvo gli eventuali limiti sopra indicati. Il creditore rimane parzialmente insoddisfatto, ragione per cui saranno soggette a pignoramento anche le ulteriori somme che dovessero essere accreditate sul conto fino all’estinzione del debito pignorato.
Difendersi dal pignoramento
Vediamo adesso le modalità possibili per difendersi dal pignoramento.
Cointestare il conto
Anzitutto, se il conto è cointestato, il pignoramento può riguardare solamente il 50% delle giacenze. Questo significa che entrambi i titolari potranno disporre liberamente dell’altra metà del conto.
Pertanto, se le giacenze vengono alimentate principalmente o esclusivamente da redditi provenienti da un debitore esposto al rischio di pignoramento, la cointestazione del conto rappresenterebbe una soluzione per contenere il danno.
[su_note note_color=”#f1f1f0″]Esempio: se uno stipendio di 2.000€ mensili viene accreditato su un conto corrente cointestato, il creditore potrà pignorarne solo al metà, ossia 1.000€.[/su_note]
Aprire un altro conto corrente
E’ la soluzione più semplice. E’ sufficiente aprire un altro conto corrente e far confluire su di esso tutti i pagamenti attesi.
Attenzione però: è necessario aprire il conto su una Banca diversa da quella pignorata altrimenti il vincolo si estenderebbe in automatico. Inoltre bisogna stare all’erta per evitare che il creditore proceda al pignoramento anche del secondo conto corrente.
Pignoramento del conto ed emergenza COVID
Per venire incontro alle condizioni delle famiglie con l’emergenza Covid, la Legge 27/2020 (Decreto Cura Italia) ha sospeso fino al 31 agosto del 2020 l’invio di notifiche di cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate, atti di pignoramento e misure cautelari.
Con il Decreto Agosto, i termini sono stati prorogati fino al 15 ottobre 2020 per le cartelle inviate dall’Agenzia delle Entrate.
Gli altri atti di pignoramento presso terzi, invece, possono proseguire l’iter, qualora questo fosse stato inviato prima dell’entrate in vigore del D.L. 18/2020.
Pignoramento del c/c anche all’estero
Attenzione a pensare che la legislazione offra solamente tutele a vantaggio del debitore. A novembre, il governo italiano ha avviato l’iter per l’approvazione tramite decreto legge di un nuovo strumento di tutela a favore del creditore.
Questi potrà presto ottenere il sequestro conservativo anche delle somme accreditate sul conto corrente bancario del debitore in qualsiasi stato dell’Unione Europea. Dunque, se il creditore ritiene che il debitore stia sfuggendo ai suoi doveri con lo spostamento di denaro all’estero o se sa o ipotizza che il debitore abbia già uno o più conti all’estero, dovrà per prima cosa rivolgersi al presidente del Tribunale per l’ottenimento delle informazioni sull’eventuale possesso di un conto corrente all’estero da parte del debitore.
Successivamente, dovrà attivare l’iter per richiederne il sequestro conservativo con la compilazione di un modulo online.
Per i dettagli, tuttavia, dovremo attendere il varo del decreto.
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