Estinzione Anticipata: il Conteggio
Gentili Lettrici e Lettori,
vorrei ritornare sull’argomento rinnovo cessione del quinto che ritengo particolarmente importante.
Ne ho già parlato in diverse occasioni sul Forum (dove si parla soprattutto di ricorso all’ABF), sul Sito Gruppomoney.it e su questo stesso Blog. Passo subito alle mie considerazioni.
Il Decreto Bersani
Il secondo “Decreto Bersani” del 2007 ha affermato il diritto del cliente bancario di poter estinguere anticipatamente un prestito (e quindi anche una cessione o una delega) senza dover subire delle spese e delle penalità ingiustificate.
In una situazione ideale (che non esiste nella realtà ) il conteggio estintivo di un prestito in busta paga dovrebbe essere calcolato scontando il debito residuo,non in base al tasso TAN (sempre molto basso in una cessione) ma in base al tasso TAEG (ben più elevato) perchè questo rappresenta il costo reale del finanziamento.
Nel contratto di cessione/delega la situazione è particolare perchè il tasso TAEG è il risultato della somma di una serie di costi di cui una grossa parte è pagata anticipatamente al momento dell’erogazione. Queste spese sono tipicamente le commissioni bancarie, la provvigione dell’intermediario, la provvigione dell’agente/mediatore e i premi assicurativi.
Il ristoro delle spese
In questo caso un conteggio estintivo calcolato secondo i dettami del Decreto dovrebbe prevedere sì lo sconto degli interessi TAN ma anche il “ristoro” della parte di spese anticipate di cui non si è beneficiato. Secondo il Decreto Bersani tali spese devono essere ristorate al cliente pro-rata temporis dopo che siano state (legittimamente) detratte le spese effettivamente sostenute dalla Banca/Società Finanziaria per l’istruzione della pratica e per l’esercizio del credito.
I Nuovi contratti di cessione del quinto/delega
Banca d’Italia nel mese di Novembre 2009 ha finalmente richiamato gli operatori finanziari al rispetto di quanto previsto dal Decreto.
I nuovi contratti (quelli successivi all’estate 2010) hanno recepito (o, meglio, hanno dovuto recepire) la normativa e sono ora fortunatamente molto più favorevoli al cliente in caso di estinzione anticipata del prestito.
Risolto un problema ne è però nato un altro perchè Banca d’Italia, nell’autorizzare gli Istituti a detrarre dagli importi ristorabili le spese effettivamente sostenute, ha omesso di quantificare queste spese lasciando libertà ai diversi Istituti di decidere, nei propri contratti, quali e quanti costi dovessero essere considerati “spese non rimborsabili“.
Un caso pratico
Ho avuto modo di esaminare, sotto questo aspetto, alcune tipologie di contratto. Le differenze tra uno e l’altro sono importantissime e dovrebbero essere attentamente valutate dal cliente in fase di scelta tra un preventivo e l’altro perchè al momento dell’estinzione anticipata protrebbero produrre una differenza nel conteggio di alcune migliaia di euro.
Del contratto principalmente utilizzato da GruppoMoney.it ho già avuto modo di parlare in questo articolo. E’ senz’altro il più favorevole al cliente tra quelli che ho avuto modo di visionare. Ho invece avuto modo di esaminare i contratti di una Società Finanziaria (di cui taccio per ovvii motivi il nome) che prevede di rimborsare al cliente solo il 25% delle principali spese considerando così il restante 75% quali spese non rimborsabili. Per rendere più chiaramente l’idea di cosa questo significhi ho simulato l’estinzione di una cessione del quinto con questo contratto e con quello usato da Gruppomoney.it.
Ipotizziamo una CQS di 450€ mensili per 120 mesi. TAN 3,95% e TAEG 8,43%. Montante di 54.000€ e netto erogato di 36.900€ .
Se il cliente decidesse di estinguerlo anticipatamente al pagamento della 48a rata (40% della durata complessiva) il conteggio estintivo risulterebbe di 25.249€ con il contratto proposto da Gruppomoney.it e di 27.627€ con l’altro contratto.
La differenza sarebbe quindi di ben 2.378€ !
E l’effetto sarebbe maggiore all’aumentare del TAEG del contratto perchè maggiori sarebbero le spese non ristorabili.
Conclusione: valutate anche il conteggio di estinzione!
Dovendo scegliere la società finanziaria a cui affidare la richiesta della propria cessione del quinto è naturale valutare “in primis” i preventivi proposti. E il preventivo, insieme all’affidabilità della società , deve rimanere il principale parametro di scelta.
Una volta selezionati i migliori, però, è necessario valutare con attenzione anche quanto previsto dai contratti in caso di estinzione anticipata perchè le statistiche dicono che i contratti di cessione del quinto vengono estinti anticipatamente nel 70% dei casi. Ricordo che il rinnovo di cessione del quinto prevede appunto la contestuale estinzione del vecchio prestito.
Ottenere qualche euro in più oggi potrebbe costarvi una fortuna domani.
Richiedete precisazioni su questo punto e se ricevete risposte evasive o imprecise allontanatevi da chi Ve le propone.
Marco Benetti
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