Lexitor: una sentenza rivoluzionaria per i consumatori!
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In tema di rimborso anticipato di prestiti e mutui, da un paio di anni fa grande rumore una importantissima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-383/18 – sentenza LEXITOR – che ha stabilito che in caso di estinzione anticipata di un prestito, al cliente debbano essere restituiti tutti i costi non maturati, nessuno escluso.
Una sentenza decisamente rivoluzionaria, a cui solo di recente l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) si era parzialmente adeguato prima che intervenisse il legislatore.
Di solito l’estinzione anticipata di un prestito o mutuo riguarda casi rari. Non capita spesso di avere soldi sufficienti per estinguere prima un prestito personale o un mutuo.
Non è così, invece, per i contratti di cessione del quinto, i quali nell’80% dei casi sono estinti prima della data concordata e quasi sempre a seguito di rinnovo.
L’orientamento dell’ABF
Fino a luglio del 2021, l’ABF aveva seguito la strada del rimborso a favore dei clienti solamente dei costi “recurring” (quelli legati alla gestione del prestito quali le spese di incasso rate e i costi assicurativi), in quanto considerati appropriazione indebita per chi aveva erogato il finanziamento.
Viceversa, nel rimborso a favore del cliente non erano compresi i cosiddetti “costi up front”, cioè quelli sostenuti in relazione ad attività preliminari alla concessione del prestito (ad esempio la spesa di istruttoria o le spese di distribuzione).
Ma il D.l. 25 maggio, n.73 del 2021, noto anche come Decreto Sostegni-bis, ha ordinato la materia, stabilendo un allineamento del Testo Unico Bancario alla sentenza della CGUE.
Il vantaggio è per le cessioni del quinto recenti
A seguito di tale decreto, però, è stato deciso che solamente i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore ricadano perfettamente sotto la disciplina della sentenza.
Più precisamente, i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 continueranno a soggiacere alla “vecchia” linea dell’ABF, e nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore avrà diritto al rimborso dei soli costi “recurring”, non anche di quelli “up front”.
In definitiva, solo i contratti di finanziamento stipulati a partire dal 25 luglio 2021 prevedono il rimborso integrale di tutti i costi a favore del consumatore nel caso di estinzione anticipata.
Per i nuovi sottoscrittori di un contratto di cessione del quinto, l’accoglimento della sentenza da parte del nostro ordinamento giuridico sta già avendo riflessi estremamente positivi di cui potranno beneficiare al momento del rinnovo del prestito.
Prima del decreto gli Istituti di Credito erano soliti concedere alla clientela prestiti attraverso la cessione del quinto con TAN molto bassi, ma gravati da costi accessori elevati e non rimborsati nel caso di estinzione anticipata.
Pertanto, quando il cliente provvedeva a richiedere il rinnovo del contratto con annessa estinzione anticipata di quello sottoscritto in precedenza, lo sconto sulle rate mancanti risultava essere piuttosto limitato.
Rinnovi molto più convenienti
Ora invece si stima che i vantaggi per il debitore ammonteranno a una media di ben 1.500-2.000 euro, per cui il rinnovo del contratto di cessione garantirà al cliente l’erogazione di una somma molto maggiore.
In altre parole, oggi come oggi conviene molto più che in passato rinnovare un contratto di cessione del quinto. Una ottima notizia per i consumatori!
Ricordiamo che la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è un prestito personale che consiste in un finanziamento a un lavoratore dipendente o a un pensionato di durata fino a 120 mesi e che viene addebitato direttamente sulla busta paga o sul cedolino della pensione.
La rata mensile non può eccedere il 20% (un quinto) del reddito, al netto dell’imposizione fiscale e degli oneri contributivi.
La rata è trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico e questo permette di finanziare anche chi ha subìto segnalazioni negative in CRIF.
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